Scuola di Alta Formazione Confarca

Noleggio senza conducente

Noleggio senza conducente.

Obbligo di comunicare l’utilizzatore

Dal 5 ottobre 2018 tutte le imprese esercenti attività di noleggio senza conducente individuate dal D.P.R. 481/2001 hanno l’obbligo di comunicare “contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo” i dati identificativi del documento di identità del soggetto che richiede il noleggio e i dati stessi di quest’ultimo (durata, inizio e fine).

Noleggio senza conducente

L’art. 17 comma 1 del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113 infatti, in una finalità di prevenzione del terrorismo, ha introdotto tale obbligo affidando al Ministero dell’Interno, nel successivo comma 3, la responsabilità di definire le modalità tecniche dei collegamenti con le quali comunicare i dati in questione. Si sono quindi succeduti diversi incontri tra il Viminale e le associazioni di categoria fino alla pubblicazione del decreto ministeriale del 29/10/2021 con cui il dicastero ha individuato la piattaforma CARGOS come strumento di censimento dei dati e fornito le modalità di accesso, comunicazione e conservazione dei dati (ad oggi 7 giorni). La piattaforma è diventata definitivamente attiva e fruibile dal mese di ottobre 2022.

Noleggio senza conducente

Da questa data gli esercenti attività di noleggio senza conducente richiedono via pec alla Questura competente per territorio le abilitazioni alla trasmissione dei dati ricevendo le credenziali di accesso che saranno specifiche dei titolari e/o dei dipendenti dell’impresa. Se l’impresa ha varie sedi dislocate in province diverse dovrà quindi rivolgersi ad ogni singola Questura di riferimento.

All’interno del portale CARGOS vi è la possibilità di consultare dei manuali dettagliati nei quali sono descritte le modalità di autenticazione e di interfacciamento nonché quelle di inserimento dei dati e di conservazione delle ricevute digitali delle comunicazioni inviate alla Questura.

Al momento l’obbligo di comunicazione non riguarda le società di car sharing né quelle di noleggio a lungo termine per le quali si attendono ulteriori comunicazioni.